Art. 17. Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti 1. Le Parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree contaminate dismesse e le aree sospette di essere contaminate (catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo stato di tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale. 2. Per evitare la contaminazione dei suoli, nonche' per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con l'ambiente, occorre definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti.