(Protocollo-art. 17)
				 
                              Art. 17. 

 

				 
 Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree
contaminate  dismesse  e  le  aree  sospette  di  essere  contaminate
(catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo  stato  di
tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di  rischio
potenziale. 
  2.  Per  evitare  la  contaminazione  dei  suoli,  nonche'  per  il
trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di  rifiuti  e
di scorie,  attuati  in  modo  compatibile  con  l'ambiente,  occorre
definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti.