Art. 19. Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 2. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 3. Le Parti contraenti concordano di coordinare i propri progetti di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio alpino, tenuto conto dello sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attivita' comuni di ricerca. 4. Occorre attribuire una particolare attenzione alla valutazione del grado di sensibilita' del suolo in rapporto alle diverse attivita' umane, alla valutazione della capacita' rigenerativa dei suoli, nonche' all'esame delle rispettive tecnologie piu' idonee.