(Protocollo-art. 19)
				 

				 
                              Art. 19. 

 

				 
                       Ricerca e osservazione 

 
  1.  Le  Parti  contraenti  promuovono  e  armonizzano,  in  stretta
cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del
conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 
  2. Le Parti contraenti provvedono affinche' i  risultati  nazionali
della ricerca e dell'osservazione sistematica siano  raccolti  in  un
sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi
pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 
  3. Le Parti contraenti concordano di coordinare i  propri  progetti
di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio
alpino, tenuto conto dello sviluppo della  ricerca  in  altri  ambiti
nazionali  e  internazionali,  e  prospettano  attivita'  comuni   di
ricerca. 
  4. Occorre attribuire una particolare attenzione  alla  valutazione
del  grado  di  sensibilita'  del  suolo  in  rapporto  alle  diverse
attivita' umane, alla valutazione della  capacita'  rigenerativa  dei
suoli, nonche' all'esame delle rispettive tecnologie piu' idonee.