(Protocollo-art. 20)
				 
                              Art. 20. 

 

				 
              Realizzazione di basi di dati armonizzate 

 
  1. Le  Parti  contraenti  concordano  di  creare,  nell'ambito  del
sistema di osservazione e  informazione  delle  Alpi,  basi  di  dati
comparabili  (parametri  pedologici,  prelievi   campione,   analisi,
valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati. 
  2. Le Parti contraenti concordano quali  sostanze  dannose  per  il
suolo devono essere esaminate con  priorita',  e  perseguono  criteri
comparabili di valutazione. 
  3. Le Parti contraenti mirano a rilevare in  modo  rappresentativo,
sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati,  lo
stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione
geologica e idrogeologica.