Art. 20. Realizzazione di basi di dati armonizzate 1. Le Parti contraenti concordano di creare, nell'ambito del sistema di osservazione e informazione delle Alpi, basi di dati comparabili (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati. 2. Le Parti contraenti concordano quali sostanze dannose per il suolo devono essere esaminate con priorita', e perseguono criteri comparabili di valutazione. 3. Le Parti contraenti mirano a rilevare in modo rappresentativo, sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati, lo stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione geologica e idrogeologica.