(Protocollo-art. 21)
				 
                              Art. 21. 

 
Istituzione  di  aree  di  osservazione  permanente  e  coordinamento
  dell'osservazione ambientale 
  1. Le Parti contraenti si impegnano  ad  istituire  nel  territorio
alpino aree sottoposte ad osservazione permanente (monitoring)  e  ad
integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo. 
  2. Le Parti  contraenti  concordano  di  coordinare  l'osservazione
nazionale del suolo  con  le  istituzioni  preposte  all'osservazione
ambientale di aria, acqua, flora e fauna. 
  3. Nell'ambito di questi studi le Parti contraenti creeranno banche
di campionamento del suolo, sulla base di criteri comparabili.