Art. 21. Istituzione di aree di osservazione permanente e coordinamento dell'osservazione ambientale 1. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino aree sottoposte ad osservazione permanente (monitoring) e ad integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo. 2. Le Parti contraenti concordano di coordinare l'osservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte all'osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna. 3. Nell'ambito di questi studi le Parti contraenti creeranno banche di campionamento del suolo, sulla base di criteri comparabili.