(Protocollo-art. 27)
				 
                              Art. 27. 

 

				 
                          Firma e ratifica 

 
  1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli
Stati firmatari  della  Convenzione  delle  Alpi  e  della  Comunita'
Europea, il 16 ottobre 1998 nonche' dal 16 novembre  1998  presso  la
Repubblica d'Austria quale Depositario. 
  2. Il presente Protocollo entra in vigore per le  Parti  contraenti
che hanno espresso il proprio  consenso  ad  essere  vincolate  dallo
stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre  Stati  avranno
depositato  il   loro   strumento   di   ratifica,   accettazione   o
approvazione. 
  3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente proprio
consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo,  esso  entrera'
in vigore tre mesi dopo il giorno del  deposito  dello  strumento  di
ratifica, accettazione o  approvazione.  In  seguito  all'entrata  in
vigore di una modifica del  presente  Protocollo,  ogni  nuova  Parte
contraente del Protocollo medesimo  diventa  Parte  contraente  dello
stesso Protocollo modificato.