Art. 28. Notifiche Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie. Per la Repubblica d'Austria Per la Repubblica Francese Per la Repubblica Federale di Germania Per la Repubblica Italiana Per il Principato di Liechtenstein Per il Principato di Monaco Per la Repubblica di Slovenia Per la Confederazione Svizzera Per la Comunita' Europea