(Protocollo-art. 3)
				 
                               Art. 3. 

 

				 
                   Considerazione delle finalita' 
                        nelle altre politiche 

 
  Le Parti  contraenti  si  impegnano  a  considerare  gli  obiettivi
stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche.  Nel
territorio  alpino,  cio'  vale  in  particolare  per  l'assetto  del
territorio,  gli  insediamenti  ed  i  trasporti,  per   il   settore
energetico, l'agricoltura e  l'economia  forestale,  l'estrazione  di
materie prime, l'industria, l'artigianato, il turismo, la  protezione
della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei
rifiuti, nonche' la salvaguardia della qualita' dell'aria.