Art. 3. Considerazione delle finalita' nelle altre politiche Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Nel territorio alpino, cio' vale in particolare per l'assetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l'agricoltura e l'economia forestale, l'estrazione di materie prime, l'industria, l'artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonche' la salvaguardia della qualita' dell'aria.