(Protocollo-art. 5)
				 
                               Art. 5. 

 

				 
                     Cooperazione internazionale 

 
  1.  Le  Parti  contraenti  appoggiano  una  maggiore   cooperazione
internazionale  tra  le   rispettive   istituzioni   competenti,   in
particolare  nella  realizzazione  dei   catasti   del   suolo,   nel
monitoraggio del suolo, nella delimitazione  e  nel  controllo  delle
aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonche' di
aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione  di  basi  di
dati, nel coordinamento della ricerca per la  difesa  del  suolo  nel
territorio alpino, come nell'informazione reciproca. 
  2. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli  ostacoli  alla
cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del  territorio
alpino ed a promuovere la soluzione di  problemi  comuni  al  livello
piu' idoneo. 
  3. Se la definizione di misure riguardanti la difesa del  suolo  e'
di competenza nazionale o  internazionale,  occorre  dare  agli  enti
territoriali la  possibilita'  di  rappresentare  con  efficacia  gli
interessi della popolazione.