Art. 5. Cooperazione internazionale 1. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nella realizzazione dei catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo, nella delimitazione e nel controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonche' di aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione di basi di dati, nel coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino, come nell'informazione reciproca. 2. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino ed a promuovere la soluzione di problemi comuni al livello piu' idoneo. 3. Se la definizione di misure riguardanti la difesa del suolo e' di competenza nazionale o internazionale, occorre dare agli enti territoriali la possibilita' di rappresentare con efficacia gli interessi della popolazione.