(Protocollo-art. 7)
				 
                               Art. 7. 

 

				 
               Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli 

 
  1. Nella predisposizione e nell'attuazione dei piani e/o  programmi
ai sensi dell'articolo  9  comma  3  del  Protocollo  «Pianificazione
territoriale  e  sviluppo  sostenibile»  occorre  tener  conto  delle
esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso  parsimonioso
del terreno e del suolo. 
  2.   Ai   fini   del   contenimento   dell'impermeabilizzazione   e
dell'occupazione del suolo, le Parti contraenti provvedono  affinche'
l'urbanizzazione si sviluppi contenendo l'occupazione delle superfici
e  rispettando  il  suolo.  Esse  indirizzano   lo   sviluppo   degli
insediamenti di preferenza verso l'interno e ne limitano la  crescita
all'esterno. 
  3. Nella valutazione  dell'impatto  territoriale  e  ambientale  di
grandi progetti nel settore  dell'industria,  dell'edilizia  e  delle
infrastrutture, in particolare  dei  trasporti,  dell'energia  e  del
turismo, occorre tener conto, nel quadro delle  procedure  nazionali,
della difesa del suolo e della limitata disponibilita'  di  superfici
nel territorio alpino. 
  4. Se le condizioni naturali lo  permettono,  i  terreni  non  piu'
utilizzati o compromessi, in  particolare  discariche  di  rifiuti  e
minerarie,   infrastrutture,   piste   da   sci,    debbono    essere
rinaturalizzati o ricoltivati.