Art. 7. Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli 1. Nella predisposizione e nell'attuazione dei piani e/o programmi ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» occorre tener conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo. 2. Ai fini del contenimento dell'impermeabilizzazione e dell'occupazione del suolo, le Parti contraenti provvedono affinche' l'urbanizzazione si sviluppi contenendo l'occupazione delle superfici e rispettando il suolo. Esse indirizzano lo sviluppo degli insediamenti di preferenza verso l'interno e ne limitano la crescita all'esterno. 3. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dell'energia e del turismo, occorre tener conto, nel quadro delle procedure nazionali, della difesa del suolo e della limitata disponibilita' di superfici nel territorio alpino. 4. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non piu' utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, debbono essere rinaturalizzati o ricoltivati.