(Protocollo-art. 9)
				 
                               Art. 9. 

 

				 
                       Conservazione dei suoli 
                      in zone umide e torbiere 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare le torbiere alte e
basse. A questo scopo va perseguita a medio termine  la  sostituzione
completa dell'impiego della torba. 
  2. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e  nelle
torbiere, salvo in casi eccezionali  e  giustificati,  devono  essere
limitati  alla  gestione  delle  reti  esistenti.  Vanno  incentivati
interventi di ripristino dello stato originario nei casi di  drenaggi
esistenti. 
  3.  I  suoli  di  torbiera,  in  linea  di  principio,  non   vanno
utilizzati, oppure vanno utilizzati per  uso  agricolo,  in  modo  da
conservarne le caratteristiche.