(Protocollo-art. 1)
				 
PROTOCOLLO DI  ATTUAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  DELLE  ALPI  DEL  1991
  NELL'AMBITO DELL'ENERGIA 


				 
                        PROTOCOLLO «ENERGIA» 

 

 

				 
Preambolo. 
  La Repubblica d'Austria, 
  La Repubblica Francese, 
  La Repubblica Federale di Germania, 
  La Repubblica Italiana, 
  Il Principato di Liechtenstein, 
  Il Principato di Monaco, 
  La Repubblica di Slovenia, 
  La Confederazione Svizzera, 
nonche' la Comunita' Europea, 
  in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per  la
Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7  novembre  1991,
di assicurare una  politica  globale  di  protezione  e  di  sviluppo
sostenibile del territorio alpino; 
  in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2  e  3
della Convenzione delle Alpi; 
  convinti  di  realizzare  forme  di  produzione,  distribuzione   e
utilizzazione dell'energia che rispettino la natura ed il paesaggio e
siano  ecocompatibili  nonche'  di  promuovere  misure  di  risparmio
energetico; 
  tenuto conto della necessita' di ridurre le emissioni di  gas-serra
anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare  anche  gli
impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti
climatici; 
  convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con
le esigenze ecologiche; 
  coscienti che il territorio alpino e' un'area di importanza europea
e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione,
fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto
molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue  prealpi
rappresentano unita' ambientali la cui conservazione non puo'  essere
soltanto compito degli Stati alpini; 
  consapevoli che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e  di
lavoro  della  popolazione  locale,  nel  contempo  sono  di  massima
rilevanza per i territori extra-alpini,  tra  l'altro  come  area  di
transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci,
ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica; 
  tenuto conto della sensibilita' ambientale  del  territorio  alpino
anche alle attivita' di produzione,  trasporto  ed  uso  dell'energia
interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione
territoriale e di uso del suolo; 
  considerato  che  in  presenza  di  rischi  per   la   salvaguardia
ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni  climatiche  di
origine umana, e' diventata  necessaria  una  particolare  attenzione
alle strette relazioni tra attivita' sociali ed economiche  dell'uomo
e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente  nel
territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d'intesa  con  la
popolazione  locale,  con  le  istituzioni   politiche   e   con   le
organizzazioni economiche e sociali; 
  convinti  che  la  popolazione  locale  debba  essere  posta  nelle
condizioni di determinare essa  stessa  le  prospettive  del  proprio
sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di  concorrere  alla
sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; 
  convinti che determinati problemi possono essere  risolti  soltanto
sul piano transfrontaliero e richiedono  misure  comuni  degli  Stati
alpini e degli enti territoriali direttamente interessati; 
  convinti  che  il  soddisfacimento  delle  necessita'   energetiche
rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e  sociale  sia
all'interno che all'esterno del territorio alpino; 
  coscienti che l'uso e l'ulteriore sviluppo di strumenti  economici,
tramite i quali la  realta'  dei  costi  possa  essere  ulteriormente
inserita nel calcolo dei  costi  energetici,  siano  di  fondamentale
importanza; 
  convinti che il territorio alpino dia  un  contributo  durevole  al
soddisfacimento delle necessita'  di  energia,  oltre  che  di  acqua
potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato  di
risorse energetiche sufficienti a migliorare le  condizioni  di  vita
delle popolazioni e la produttivita' economica; 
  convinti che il territorio alpino rivesta un ruolo  particolarmente
importante per la interconnessione dei sistemi energetici degli Stati
europei; 
  convinti  che  nel  territorio  delle  Alpi  le  misure  per  l'uso
razionale dell'energia e l'uso sostenibile delle  risorse  idriche  e
del legno  possano  fornire  un  essenziale  contributo,  nell'ambito
dell'economia  nazionale,  all'approvvigionamento  energetico  e  che
l'uso della biomassa e dell'energia solare  rivesta  sempre  maggiore
importanza; 
hanno convenuto quanto segue: 


				 

 

				 
                               Art. 1. 

 

				 
                              Finalita' 

 
  Le Parti contraenti si impegnano a creare condizioni  quadro  e  ad
assumere  concrete  misure  in  materia  di   risparmio   energetico,
produzione,  trasporto,  distribuzione   ed   utilizzo   dell'energia
nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi
atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo  sostenibile,
compatibile con i  limiti  specifici  di  tolleranza  del  territorio
alpino; cosi' facendo, le Parti contraenti forniranno  un  importante
contributo alla protezione della popolazione  e  dell'ambiente,  alla
salvaguardia delle risorse e del clima.