PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'ENERGIA PROTOCOLLO «ENERGIA» Preambolo. La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; convinti di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonche' di promuovere misure di risparmio energetico; tenuto conto della necessita' di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche; coscienti che il territorio alpino e' un'area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unita' ambientali la cui conservazione non puo' essere soltanto compito degli Stati alpini; consapevoli che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l'altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica; tenuto conto della sensibilita' ambientale del territorio alpino anche alle attivita' di produzione, trasporto ed uso dell'energia interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo; considerato che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, e' diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attivita' sociali ed economiche dell'uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati; convinti che il soddisfacimento delle necessita' energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all'interno che all'esterno del territorio alpino; coscienti che l'uso e l'ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realta' dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza; convinti che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessita' di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttivita' economica; convinti che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per la interconnessione dei sistemi energetici degli Stati europei; convinti che nel territorio delle Alpi le misure per l'uso razionale dell'energia e l'uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell'ambito dell'economia nazionale, all'approvvigionamento energetico e che l'uso della biomassa e dell'energia solare rivesta sempre maggiore importanza; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Finalita' Le Parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; cosi' facendo, le Parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima.