(Protocollo-art. 10)
				 
                              Art. 10. 

 

				 
                Trasporto e distribuzione di energia 

 
  1. Per  tutte  le  infrastrutture  esistenti  le  Parti  contraenti
perseguono obiettivi di  razionalizzazione  ed  ottimizzazione  delle
stesse,  tenendo  conto  delle  esigenze  di  tutela  ambientale,  in
particolare della necessita' di conservazione degli  ecosistemi  piu'
sensibili e del paesaggio ed intraprendendo, se necessario, azioni di
tutela della popolazione e dell'ambiente alpino. 
  2. Nei  casi  di  costruzione  di  elettrodotti  e  delle  relative
stazioni elettriche, nonche' di  oleodotti  e  gasdotti,  incluse  le
stazioni di pompaggio e compressione  e  altri  impianti  di  elevata
rilevanza ambientale, le  Parti  contraenti  mettono  in  atto  tutti
quegli  accorgimenti  necessari  ad  attenuare  il  disagio  per   le
popolazioni e per l'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione
di opere e percorsi gia' esistenti. 
  3. Le Parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le  linee
di trasporto dell'energia, in particolare dell'importanza delle  aree
protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete
e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e  paesaggistico
nonche' dell'avifauna.