(Protocollo-art. 11)
				 
                              Art. 11. 

 

				 
                         Rinaturalizzazione 
                     ed ingegneria naturalistica 

 
  Le Parti contraenti definiscono, nei progetti  di  massima,  ovvero
nelle  valutazioni  dell'impatto  ambientale  previsti   nel   quadro
legislativo vigente, le modalita' di rinaturalizzazione e di recupero
dei corpi idrici, a seguito della esecuzione  di  opere  pubbliche  e
private  nel  campo  energetico  che  interessino  l'ambiente  e  gli
ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto  possibile  a
tecniche di ingegneria naturalistica.