Art. 11. Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica Le Parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell'impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalita' di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.