(Protocollo-art. 12)
				 
                              Art. 12. 

 

				 
                 Valutazione dell'impatto ambientale 

 
  1. Le Parti  contraenti  sottopongono  preventivamente  i  progetti
concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui  agli
articoli 7, 8, 9, 10 del Protocollo, e le  modifiche  sostanziali  di
questi  impianti,  ad  una   valutazione   dell'impatto   ambientale,
conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle Convenzioni
ed Intese internazionali. 
  2. Le Parti contraenti  concordano  sulla  opportunita'  che  siano
adottate, per quanto  possibile,  le  migliori  tecniche  disponibili
volte ad eliminare od  attenuare  il  disagio  ambientale  prevedendo
anche,  come   parte   delle   alternative   possibili,   l'eventuale
smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.