Art. 13. Concertazione 1. Le Parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti. 2. Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le Parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terra' conto adeguatamente nell'ambito del processo autorizzativo.