(Protocollo-art. 13)
				 
                              Art. 13. 

 

				 
                            Concertazione 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano  a  procedere  a  consultazione
preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri,  in
relazione ai loro impatti. 
  2.   Per   quanto   riguarda   progetti   con   possibili   effetti
transfrontalieri, le Parti contraenti interessate devono essere messe
in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni,  delle
quali  si  terra'  conto  adeguatamente  nell'ambito   del   processo
autorizzativo.