(Protocollo-art. 15)
				 

				 
                              Art. 15. 

 

				 
                       Ricerca e osservazione 

 
  1.  Le  Parti  contraenti  promuovono  e  armonizzano,  in  stretta
cooperazione,  la  ricerca  e  l'osservazione  sistematica,  ai  fini
dell'attuazione del presente Protocollo, tenuto conto  dei  risultati
gia' conseguiti ai diversi livelli nazionali  ed  internazionali,  in
particolare sui metodi e  criteri  di  analisi  e  valutazione  degli
impatti ambientali  e  climatici,  sulle  tecnologie  specifiche  per
l'economia e l'utilizzazione razionale  dell'energia  nel  territorio
alpino. 
  2. Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei  processi  di
definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di  politica
energetica, nonche' nell'attivita'  di  formazione  e  di  assistenza
tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici
e gli enti territoriali. 
  3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i  risultati  nazionali
della ricerca e dell'osservazione sistematica siano  raccolti  in  un
sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi
pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.