Art. 15. Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica, ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, tenuto conto dei risultati gia' conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l'economia e l'utilizzazione razionale dell'energia nel territorio alpino. 2. Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonche' nell'attivita' di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.