(Protocollo-art. 16)
				 
                              Art. 16. 

 

				 
                      Formazione e informazione 

 
  1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e  l'aggiornamento,
nonche' l'informazione pubblica in  relazione  agli  obiettivi,  alle
misure e all'attuazione del presente Protocollo. 
  2. Esse  favoriscono  in  particolare  l'ulteriore  sviluppo  della
formazione  e  dell'aggiornamento  professionale  e   dell'assistenza
tecnica   in   materia   energetica,   includendovi   la   protezione
dell'ambiente, della natura e del clima.