Art. 16. Formazione e informazione 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Esse favoriscono in particolare l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale e dell'assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell'ambiente, della natura e del clima.