Art. 19. Valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.