Art. 2. Impegni fondamentali 1. In conformita' con il presente Protocollo le Parti contraenti mirano, in particolare, a: a) armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino; b) finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino; c) perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale, mediante, fra l'altro, per quanto possibile: la riduzione del bisogno di energia con l'uso di tecnologie piu' efficienti, un piu' ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili, l'ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili; d) contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti. 2. Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le Parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonche' alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l'articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri. 3. Esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo. 4. Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonche' quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilita', di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini. 5. Le Parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle Alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, puo' derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti. 6. Le Parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realta' dei costi.