(Protocollo-art. 2)
				 

				 
                               Art. 2. 

 

				 
                        Impegni fondamentali 

 
  1. In conformita' con il presente Protocollo  le  Parti  contraenti
mirano, in particolare, a: 
    a)   armonizzare   la   loro   pianificazione   energetica   alla
pianificazione generale di assetto del territorio alpino; 
    b) finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione
dell'energia, con riguardo alle esigenze di tutela  ambientale,  alla
generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del
territorio alpino; 
    c) perseguire la minimizzazione del carico ambientale di  origine
energetica  nel  quadro  di  un  obiettivo  di  ottimizzazione  della
fornitura di servizi  energetici  all'utente  finale,  mediante,  fra
l'altro, per quanto possibile: 
      la riduzione del bisogno di energia  con  l'uso  di  tecnologie
piu' efficienti, 
      un piu' ampio soddisfacimento dei restanti bisogni  di  energia
con fonti rinnovabili, 
      l'ottimizzazione  degli  impianti  di  produzione  di   energia
esistenti basati su fonti non rinnovabili; 
    d)  contenere   gli   effetti   negativi   delle   infrastrutture
energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le  infrastrutture
relative alla gestione dei  loro  rifiuti  attraverso  l'adozione  di
misure di carattere preventivo, per le  nuove  realizzazioni,  ed  il
ricorso, ove necessario, ad interventi di  risanamento  nel  caso  di
impianti esistenti. 
  2.  Nei  casi  di  costruzione  di  nuove   grandi   infrastrutture
energetiche e di rilevante  potenziamento  di  quelle  esistenti,  le
Parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale  vigente,  alla
valutazione dell'impatto ambientale  nel  territorio  alpino  nonche'
alla valutazione  dei  loro  effetti  territoriali  e  socioeconomici
secondo l'articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in
ambito    internazionale,    quando    possano    esistere    effetti
transfrontalieri. 
  3.  Esse  considerano,  nella  loro  politica  energetica,  che  il
territorio alpino si presta all'utilizzo delle fonti  rinnovabili  di
energia e promuovono la collaborazione  reciproca  sui  programmi  di
sviluppo in questo campo. 
  4. Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le
zone di rispetto e di quiete, nonche' quelle  integre  dal  punto  di
vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le  infrastrutture
energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilita',  di
tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini. 
  5. Le Parti contraenti sono coscienti che un  contributo  rilevante
alla protezione delle Alpi nei  confronti  degli  impatti  ambientali
delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di
risanamento, puo' derivare da una  adeguata  politica  di  ricerca  e
sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo  sviluppo  nei
campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti. 
  6. Le Parti contraenti collaboreranno  in  campo  energetico  nello
sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realta' dei costi.