(Protocollo-art. 3)
				 
                               Art. 3. 

 

				 
              Conformita' con il diritto internazionale 
                      e con le altre politiche 

 
  1. L'attuazione del presente Protocollo avviene in conformita'  con
le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare  con  le
norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi  nonche'
con gli accordi internazionali vigenti. 
  2. Le Parti contraenti si impegnano  a  considerare  gli  obiettivi
stabiliti da questo Protocollo  anche  nelle  altre  loro  politiche,
tenendoli presenti, in  particolare,  nei  settori  dell'assetto  del
territorio e dello sviluppo regionale, dei  trasporti,  dell'economia
agricola e forestale e del turismo,  al  fine  di  evitare  eventuali
effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.