Art. 3. Conformita' con il diritto internazionale e con le altre politiche 1. L'attuazione del presente Protocollo avviene in conformita' con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi nonche' con gli accordi internazionali vigenti. 2. Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell'assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell'economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.