Art. 4. Partecipazione degli enti territoriali 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dell'energia nel territorio alpino, nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure. 3. Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni.