(Protocollo-art. 4)
				 
                               Art. 4. 

 

				 
               Partecipazione degli enti territoriali 

 
  1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel  quadro  istituzionale
vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra
le istituzioni e gli enti territoriali direttamente  interessati,  al
fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di
valorizzare e di sviluppare le  sinergie  potenziali  nell'attuazione
della politica dell'energia  nel  territorio  alpino,  nonche'  delle
misure conseguenti. 
  2. Nel rispetto delle loro  competenze,  nel  quadro  istituzionale
vigente, gli enti territoriali direttamente  interessati  partecipano
ai  diversi  stadi  di  preparazione  e  attuazione  delle   relative
politiche e misure. 
  3. Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione  internazionale
tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi  dell'energia
e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle  soluzioni  ai
problemi comuni.