Art. 5. Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia 1. Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l'uso razionale dell'energia, che tengano conto: a) del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche; b) della disponibilita' locale di fonti rinnovabili di energia; c) del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica. 2. Le Parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonche' negli impianti di trasporto e per le attivita' sportive e del tempo libero. 3. Esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori: a) miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore; b) ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione; c) controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici; d) risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia; e) calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi; f) progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico; g) promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 1.c; h) risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili.