(Protocollo-art. 7)
				 
                               Art. 7. 

 

				 
                        Energia idroelettrica 

 
  1.  Le  Parti  contraenti   assicurano   sia   per   gli   impianti
idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per
quelli gia' esistenti, la funzionalita' ecologica dei corsi d'acqua e
la integrita' paesaggistica  mediante  misure  appropriate  quali  la
definizione delle portate minime, l'adozione  di  regolamenti  mirati
alla riduzione  delle  oscillazioni  artificiali  del  livello  delle
acque, la garanzia della migrazione della fauna. 
  2. Le  Parti  contraenti,  nel  rispetto  delle  proprie  norme  di
sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno  della
concorrenzialita' di impianti idroelettrici esistenti. 
  3. Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle
zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con  le  loro  zone
cuscinetto, nelle zone di rispetto e di  quiete,  nonche'  in  quelle
integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. 
  4. Le Parti contraenti raccomandano la  riattivazione  di  impianti
idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova  costruzione.  Anche
in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel comma  1
circa il mantenimento della funzionalita' di ecosistemi  acquatici  e
di altri sistemi interessati. 
  5. Le Parti contraenti possono esaminare,  in  conformita'  con  il
rispettivo diritto nazionale, la possibilita' di come  imputare  agli
utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonche'  in  quale
modo e  misura  ricompensare  equamente  le  popolazioni  locali  per
prestazioni rese nell'interesse della comunita'.