Art. 7. Energia idroelettrica 1. Le Parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli gia' esistenti, la funzionalita' ecologica dei corsi d'acqua e la integrita' paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna. 2. Le Parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialita' di impianti idroelettrici esistenti. 3. Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonche' in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. 4. Le Parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. Anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel comma 1 circa il mantenimento della funzionalita' di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati. 5. Le Parti contraenti possono esaminare, in conformita' con il rispettivo diritto nazionale, la possibilita' di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonche' in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunita'.