Art. 9. Energia nucleare 1. Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunita' biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni. 2. Inoltre le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattivita' nell'ambiente.