(Protocollo-art. 9)
				 
                               Art. 9. 

 

				 
                          Energia nucleare 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle
Convenzioni  internazionali,  tutte  le  informazioni  relative  alle
centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o potrebbero
avere effetti nel territorio alpino, con lo  scopo  di  garantire  la
tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio  faunistico  e
vegetazionale, delle loro comunita' biocenotiche e dei loro  habitat,
con le relative interazioni. 
  2. Inoltre le Parti contraenti provvedono,  per  quanto  possibile,
all'armonizzazione  ed  al   collegamento   dei   loro   sistemi   di
monitoraggio della radioattivita' nell'ambiente.