(Protocollo-art. 1)
				 
PROTOCOLLO DI  ATTUAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  DELLE  ALPI  DEL  1991
  NELL'AMBITO DELLA  PROTEZIONE  DELLA  NATURA  E  DELLA  TUTELA  DEL
  PAESAGGIO 


				 
                 PROTOCOLLO «PROTEZIONE DELLA NATURA 
                       E TUTELA DEL PAESAGGIO» 

				 
Preambulo. 
  La Repubblica d'Austria, 
  La Repubblica Francese, 
  La Repubblica Federale di Germania, 
  La Repubblica Italiana, 
  Il Principato di Liechtenstein, 
  Il Principato di Monaco, 
  La Repubblica di Slovenia, 
  La Confederazione Svizzera, 
nonche' la Comunita' Europea, 
  in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per  la
Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre  1991,
di assicurare una  politica  globale  di  protezione  e  di  sviluppo
sostenibile del territorio alpino; 
  in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2  e  3
della Convenzione delle Alpi; 
  consapevoli che le Alpi rappresentano uno  dei  piu'  grandi  spazi
naturali continui d'Europa, il quale si distingue  per  una  bellezza
unica, una diversita' ecologica e ecosistemi estremamente  sensibili,
e costituisce  nel  contempo  lo  spazio  vitale  e  economico  della
popolazione locale con una cultura di ricca tradizione; 
  convinti  che  la  popolazione  locale  debba  essere  posta  nelle
condizioni di determinare essa  stessa  le  prospettive  del  proprio
sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di  concorrere  alla
sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; 
  in considerazione della struttura territoriale delle Alpi,  per  la
quale numerose forme di sfruttamento, spesso in concorrenza tra loro,
si concentrano in strette  valli  e  concorrono  a  compromettere  un
ambiente ecologicamente importante; 
  coscienti che in vaste aree, modalita' e  intensita'  dell'uso  del
territorio  alpino   hanno   provocato   negli   ultimi   decenni   e
provocheranno ulteriormente, se perpetuate, perdite irrecuperabili di
elementi meritevoli di conservazione del  paesaggio,  dei  biotopi  e
delle specie; 
  consapevoli  che  in  alcune  zone  del  territorio  alpino  si  e'
verificata o potra'  verificarsi  un'eccessiva  compromissione  della
natura e del paesaggio, in particolare a causa  della  concentrazione
di traffico,  turismo,  sport,  urbanizzazione,  sviluppo  economico,
intensificazione dell'agricoltura e dell'economia forestale; 
  consapevoli dell'importanza eminente che assumono in particolare  i
ghiacciai, le praterie alpine, le foreste  montane  e  le  acque  nel
territorio alpino, costituendo l'habitat di fauna e flora  ricche  di
specie; 
  coscienti della grande importanza che assumono l'agricoltura  e  la
silvicoltura condotte in modo estensivo per  la  conservazione  e  la
cura del paesaggio rurale e degli elementi naturali connessi; 
  convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con
le esigenze ecologiche; 
  convinti che, nel confronto tra tolleranza  ecologica  e  interessi
economici, vada attribuita priorita'  alle  esigenze  ecologiche,  se
cio' risultasse necessario per il mantenimento  delle  basi  di  vita
naturali; 
  coscienti che la limitata tolleranza del territorio alpino richiede
provvedimenti e misure di carattere specifico per la conservazione  e
il ripristino dell'efficienza dell'equilibrio naturale; 
  convinti che determinati problemi possono essere  risolti  soltanto
sul piano transfrontaliero e richiedono  misure  comuni  degli  Stati
alpini; 
hanno convenuto quanto segue: 


				 

 

				 
                               Art. 1. 

 

				 
                              Finalita' 

 
  L'obiettivo del presente Protocollo e' quello  di  stabilire  norme
internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi  e  tenuto
conto anche degli interessi della  popolazione  locale,  al  fine  di
proteggere, di curare e, in quanto  necessario,  di  ripristinare  la
natura  e  il  paesaggio,  in  modo  da  assicurare  durevolmente   e
complessivamente:  l'efficienza  funzionale  degli   ecosistemi,   la
conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie  animali  e
vegetali selvatiche insieme ai loro habitat  naturali,  la  capacita'
regenerativa e la  produttivita'  durevole  delle  risorse  naturali,
nonche' la diversita', la peculiarita' e la  bellezza  del  paesaggio
naturale e rurale; nonche' al fine di promuovere la cooperazione  tra
le Parti contraenti, a cio' necessaria.