(Protocollo-art. 11)
				 
                              Art. 11. 

 

				 
                            Aree protette 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove
necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in  coerenza  con
la loro funzione protettiva, nonche' a  delimitare,  dove  possibile,
nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad  evitare
compromissioni o distruzioni di tali aree. 
  2. Esse promuovono inoltre l'istituzione e la  gestione  di  parchi
nazionali. 
  3. Esse promuovono l'istituzione di zone di rispetto e  di  quiete,
che  garantiscono  la  priorita'  alle  specie  animali  e   vegetali
selvatiche rispetto ad altri interessi. Esse provvedono affinche'  in
queste zone sia  assicurata  la  quiete  necessaria  all'indisturbato
svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono  o
vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in
tali zone. 
  4. Le Parti contraenti esaminano  le  condizioni  di  compensazione
delle prestazioni  particolari  rese  dalla  popolazione  locale,  in
conformita' con il diritto nazionale.