Art. 11. Aree protette 1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonche' a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree. 2. Esse promuovono inoltre l'istituzione e la gestione di parchi nazionali. 3. Esse promuovono l'istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorita' alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi. Esse provvedono affinche' in queste zone sia assicurata la quiete necessaria all'indisturbato svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono o vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in tali zone. 4. Le Parti contraenti esaminano le condizioni di compensazione delle prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformita' con il diritto nazionale.