(Protocollo-art. 12)
				 
                              Art. 12. 

 

				 
                           Rete ecologica 

 
  Le Parti contraenti assumono le misure idonee  a  creare  una  rete
nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e  altri  beni
ambientali protetti o meritevoli di protezione riconosciuti. Esse  si
impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le  misure  in  funzione  di
aree protette transfrontaliere.