(Protocollo-art. 14)
				 
                              Art. 14. 

 

				 
                       Protezione delle specie 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano ad assumere le misure idonee  a
conservare le  specie  animali  e  vegetali  autoctone  con  la  loro
diversita' specifica e con popolazioni sufficienti,  provvedendo,  in
particolare, ad assicurare habitat sufficientemente estesi. 
  2. Per la redazione di liste valide per l'intero territorio alpino,
le Parti contraenti indicano entro due anni  dall'entrata  in  vigore
del presente Protocollo, le specie che richiedono misure  particolari
di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico.