(Protocollo-art. 15)
				 
                              Art. 15. 

 

				 
                 Divieti di prelievo e di commercio 

 
  1.  Le  Parti  contraenti  vietano  la  cattura,  il  possesso,  il
ferimento e  l'uccisione  di  determinate  specie  animali,  il  loro
disturbo  particolarmente  durante  i  periodi  di  riproduzione,  di
crescita e di  svernamento,  nonche'  ogni  distruzione,  prelievo  e
detenzione di uova provenienti dalla natura e il possesso, l'offerta,
l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie  medesime,  o  loro
parti, prelevati dalla natura. 
  2. Per determinate specie vegetali, le Parti contraenti vietano  la
raccolta,  la  collezione,  la  recisione,  il   dissotterramento   o
l'estirpazione delle relative piante  o  parti  di  esse  nella  loro
stazione naturale, nonche' il possesso, l'offerta,  l'acquisto  e  la
vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse  specie.  Da
questo divieto sono esclusi l'uso e la cura delle rispettive stazioni
a fini conservativi. 
  3. Le Parti contraenti indicano  entro  due  anni  dall'entrata  in
vigore del presente Protocollo, le specie animali e vegetali protette
dalle misure di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Le  Parti  contraenti  possono  provvedere  ad  eccezioni  dalle
disposizioni succitate, dettate da esigenze: 
    a) di carattere scientifico, 
    b)  di  protezione  della  fauna,   della   flora   selvatica   o
dell'ambiente naturale, 
    c) di sanita' e sicurezza pubblica, 
    d) di prevenzione di danni economici  rilevanti,  in  particolare
per colture, allevamenti, foreste, pesca e acque. 
  Queste eccezioni sono ammesse a condizione che non sussistano altre
soluzioni adeguate e gli interventi  non  siano  tali  da  minacciare
l'equilibrio naturale  delle  specie  interessate  nel  suo  insieme.
Queste eccezioni debbono essere accompagnate da misure di controllo e
se necessario di compensazione. 
  5. A prescindere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le
Parti contraenti si impegnano a  precisare,  quanto  prima,  mediante
supplementi tecnici, la definizione dei periodi di  riproduzione,  di
crescita e di svernamento, di cui al  comma  l,  nonche'  ogni  altra
definizione di difficile interpretazione scientifica.