(Protocollo-art. 16)
				 
                              Art. 16. 

 

				 
                 Reintroduzione di specie autoctone 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la  reintroduzione
e la diffusione di specie animali e  vegetali  selvatiche  autoctone,
nonche' di sottospecie, razze e ecotipi, a condizione che  sussistano
i  presupposti  necessari  e  che  con  cio'  si  contribuisca   alla
conservazione e al rafforzamento  delle  specie  medesime  e  non  si
provochino effetti  insostenibili  per  la  natura  e  il  paesaggio,
nonche' per le attivita' umane. 
  2. La reintroduzione e la diffusione devono avvenire sulla base  di
conoscenze scientifiche. Le Parti contraenti concordano  al  riguardo
direttive comuni. In seguito alla reintroduzione occorre  controllare
e, se  necessario,  regolare  lo  sviluppo  delle  rispettive  specie
animali e vegetali.