(Protocollo-art. 17)
				 
                              Art. 17. 

 

				 
                       Divieti di introduzione 

 
  Le Parti contraenti assicurano  che  non  siano  introdotte  specie
animali e vegetali selvatiche in  una  regione,  in  cui  queste  non
risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato.
Esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in  cui  l'introduzione
e' necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per
la natura e il paesaggio.