Art. 17. Divieti di introduzione Le Parti contraenti assicurano che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato. Esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in cui l'introduzione e' necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per la natura e il paesaggio.