(Protocollo-art. 18)
				 
                              Art. 18. 

 

				 
                    Rilascio di organismi mutati 
                       con tecniche genetiche 

 
  Le Parti contraenti assicurano che organismi  mutati  con  tecniche
genetiche siano rilasciati nell'ambiente solo quando, in base  a  una
valutazione formale, il  rilascio  non  comporta  alcun  rischio  per
l'uomo e l'ambiente.