(Protocollo-art. 27)
				 
                              Art. 27. 

 

				 
                              Notifiche 

 
  Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel  preambolo  e
alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo: 
    a) ciascun atto di firma; 
    b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione  o
approvazione; 
    c) ciascuna data di entrata in vigore; 
    d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una  Parte  contraente  o
firmataria; 
    e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente,  con  la
data della sua efficacia. 
  In fede di cio', il presente Protocollo e' stato  sottoscritto  dai
firmatari debitamente autorizzati. 
  Fatto  a  Chambery,  il  20  dicembre  1994,  in  lingua  francese,
italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei  quattro  testi  fa
egualmente fede, in un  originale  depositato  presso  l'Archivio  di
Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate  conformi
alle Parti firmatarie. 


				 
                                          Per la Repubblica d'Austria 


				 
                                           Per la Repubblica Francese 


				 
                               Per la Repubblica Federale di Germania 


				 
                                           Per la Repubblica Italiana 


				 
                                   Per il Principato di Liechtenstein 


				 
                                          Per il Principato di Monaco 


				 
                                        Per la Repubblica di Slovenia 


				 
                                       Per la Confederazione Svizzera 


				 
                                             Per la Comunita' Europea