Art. 3. Cooperazione internazionale 1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l'interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonche' per ogni altra misura di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversita' e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto cio' risulti necessario e funzionale. 2. Esse si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, a livello regionale e locale, in quanto cio' risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 3. Esse cercano di concertare le condizioni quadro per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalita' del presente Protocollo.