(Protocollo-art. 3)
				 
                               Art. 3. 

 

				 
                     Cooperazione internazionale 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano  a  cooperare,  in  particolare
per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e  il
controllo delle aree protette  e  di  altri  elementi  del  paesaggio
naturale e rurale meritevoli di protezione, l'interconnessione a rete
dei  biotopi,  la  definizione  di  modelli,  programmi   e/o   piani
paesaggistici, la prevenzione e  il  riequilibrio  di  compromissioni
della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura
e del paesaggio, la  ricerca  scientifica,  nonche'  per  ogni  altra
misura di protezione delle  specie  animali  e  vegetali  selvatiche,
della loro diversita' e dei loro habitat, e  per  la  definizione  di
relativi criteri comparabili, in quanto  cio'  risulti  necessario  e
funzionale. 
  2. Esse si impegnano a promuovere la cooperazione  transfrontaliera
nell'ambito  della  protezione  della  natura  e  della  tutela   del
paesaggio, a livello regionale  e  locale,  in  quanto  cio'  risulti
necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 
  3. Esse cercano di concertare le condizioni quadro  per  l'adozione
di vincoli limitativi degli  usi  in  funzione  delle  finalita'  del
presente Protocollo.