(Protocollo-art. 5)
				 
                               Art. 5. 

 

				 
               Partecipazione degli enti territoriali 

 
  1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel  quadro  istituzionale
vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra
le istituzioni e gli enti territoriali direttamente  interessati,  al
fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di
valorizzare e di sviluppare le  sinergie  potenziali  nell'attuazione
delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio,
nonche' delle misure conseguenti. 
  2. Nel rispetto delle loro  competenze,  nel  quadro  istituzionale
vigente, gli enti territoriali direttamente  interessati  partecipano
ai  diversi  stadi  di  preparazione  e  attuazione  delle   relative
politiche e misure.