Art. 5. Partecipazione degli enti territoriali 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio, nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.