(Protocollo-art. 6)
				 

				 
                               Art. 6. 

 

				 
                              Inventari 

 
  Le Parti contraenti si impegnano a presentare, a  distanza  di  tre
anni dall'entrata in vigore del  presente  Protocollo,  lo  stato  di
fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio,  in
relazione alle materie elencate nell'allegato I. Queste presentazioni
vengono aggiornate regolarmente, a scadenze almeno decennali.