(Protocollo-art. 7)
				 
                               Art. 7. 

 

				 
                    Pianificazione paesaggistica 

 
  1.  Entro  cinque  anni  dall'entrata  in   vigore   del   presente
Protocollo, le Parti contraenti stabiliscono modelli,  programmi  e/o
piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della
realizzazione degli obiettivi della protezione della natura  e  della
tutela del paesaggio nel territorio alpino. 
  2. Nei modelli, programmi e/o  piani,  di  cui  al  comma  1,  sono
presentati: 
    a) lo stato di fatto della  natura  e  del  paesaggio  e  la  sua
valutazione; 
    b) lo stato perseguito della natura e del paesaggio,  nonche'  le
misure a cio' necessarie, in particolare: 
      le misure generali di protezione, gestione e sviluppo, 
      le misure per la protezione,  la  gestione  e  lo  sviluppo  di
determinate parti della natura e del paesaggio e  le  misure  per  la
protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche.