Art. 7. Pianificazione paesaggistica 1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti stabiliscono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino. 2. Nei modelli, programmi e/o piani, di cui al comma 1, sono presentati: a) lo stato di fatto della natura e del paesaggio e la sua valutazione; b) lo stato perseguito della natura e del paesaggio, nonche' le misure a cio' necessarie, in particolare: le misure generali di protezione, gestione e sviluppo, le misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio e le misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche.