(Protocollo-art. 9)
				 
                               Art. 9. 

 

				 
               Interventi nella natura e nel paesaggio 

 
  1. Le Parti contraenti creano i presupposti affinche', nei casi  di
misure e progetti di carattere privato o  pubblico,  suscettibili  di
compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il  paesaggio,
siano  valutati  gli  effetti  diretti  e  indiretti  sull'equilibrio
naturale e sul quadro paesaggistico. Il risultato  della  valutazione
e' da considerare nell'autorizzazione e/o nella  realizzazione  delle
opere,  assicurando   in   particolare   che   non   si   verifichino
compromissioni evitabili. 
  2. In conformita'  con  il  diritto  nazionale,  le  compromissioni
inevitabili devono essere compensate mediante  misure  di  protezione
della natura e di tutela del paesaggio, mentre le compromissioni  non
compensabili possono essere ammesse solo a condizione  che,  valutati
tutti gli interessi, non prevalgano le esigenze di  protezione  della
natura e di tutela del  paesaggio;  anche  in  questi  casi  si  deve
comunque provvedere a misure di protezione della natura e  di  tutela
del paesaggio.