(Protocollo-art. 10)
				 
                              Art. 10. 

 

				 
                     Allevamenti adatti ai siti 
                        e diversita' genetica 

 
  1. Le Parti contraenti concordano che  gli  allevamenti  adatti  ai
siti,  limitati  al  terreno  disponibile  rappresentano  una   parte
integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di
reddito, sia come elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica
e culturale. Percio' occorre mantenere gli allevamenti  con  la  loro
diversita' di razze caratteristiche, compresi gli  animali  domestici
tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in  modo  adatto
ai  siti,  limitato  al  terreno  disponibile   e   compatibile   con
l'ambiente. 
  2. In corrispondenza con quanto sopra stabilito  bisogna  mantenere
le  necessarie  strutture  agricole,  pastorizie  e  forestali,   nel
rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti  tra  consistenza
delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione
di allevamenti erbivori estensivi. 
  3.  Inoltre  si  devono  adottare  le  misure  indispensabili,   in
particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica,  per
il mantenimento della diversita' genetica degli allevamenti  e  delle
colture.