Art. 10. Allevamenti adatti ai siti e diversita' genetica 1. Le Parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica e culturale. Percio' occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversita' di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente. 2. In corrispondenza con quanto sopra stabilito bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi. 3. Inoltre si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, per il mantenimento della diversita' genetica degli allevamenti e delle colture.