(Protocollo-art. 11)
				 
                              Art. 11. 

 

				 
                         Commercializzazione 

 
  1. Le Parti contraenti perseguono la  creazione  di  condizioni  di
commercializzazione  a  favore  dei  prodotti   dell'agricoltura   di
montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la  loro
competitivita' sui mercati nazionali e internazionali. 
  2.  La  promozione  avviene  tra  l'altro,   mediante   marchi   di
denominazione controllata dell'origine e di garanzia della  qualita',
a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.