Art. 11. Commercializzazione 1. Le Parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitivita' sui mercati nazionali e internazionali. 2. La promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualita', a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.