(Protocollo-art. 12)
				 
                              Art. 12. 

 

				 
                    Limitazioni della produzione 

 
  Le Parti contraenti intendono  tener  conto,  nell'introduzione  di
limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari  di
un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e  compatibile
con l'ambiente.