Art. 13. Economia agricola e forestale come unita' Le Parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono conseguentemente: a) l'incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attivita' lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura; b) il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonche' di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio; c) una regolamentazione dell'attivita' di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo.