(Protocollo-art. 13)
				 
                              Art. 13. 

 

				 
                    Economia agricola e forestale 
                             come unita' 

 
  Le Parti contraenti convengono che le funzioni complementari  e  in
parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale  nelle  zone
montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono
conseguentemente: 
    a) l'incentivazione della silvicoltura adatta  alla  natura,  sia
come base di reddito complementare delle aziende  agricole  sia  come
attivita' lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura; 
    b)  il  rispetto  delle   funzioni   protettive,   produttive   e
ricreative, nonche' di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in
un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con  il
paesaggio; 
    c)  una  regolamentazione  dell'attivita'  di  pastorizia  e  del
popolamento di selvaggina, tale da evitare danni  insostenibili  alle
foreste e alle aree ad uso agricolo.