Art. 14. Ulteriori fonti di reddito Riconoscendo l'importanza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, le Parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale.