(Protocollo-art. 14)
				 
                              Art. 14. 

 

				 
                     Ulteriori fonti di reddito 

 
  Riconoscendo  l'importanza  tradizionale  delle  aziende  familiari
nell'agricoltura  di  montagna  e  in  modo  da  sostenere  la   loro
conduzione a reddito pieno,  complementare  e  accessorio,  le  Parti
contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di  ulteriori  fonti
di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e  a  favore
della  stessa  popolazione  locale,  e  in  particolare  nei  settori
connessi con l'agricoltura come l'economia forestale,  il  turismo  e
l'artigianato,  in  sintonia  con  la  conservazione  del   paesaggio
naturale e rurale.