(Protocollo-art. 15)
				 
                              Art. 15. 

 

				 
                   Miglioramento delle condizioni 
                          di vita e lavoro 

 
  Le Parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione
dei  servizi   indispensabili   al   superamento   delle   condizioni
svantaggiate degli addetti alle attivita' agricole e forestali  nelle
zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni
di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori
e altre zone del territorio alpino. I  relativi  criteri  decisionali
non dovranno essere esclusivamente  economici.  Cio'  vale  in  primo
luogo  per  i  collegamenti  di  trasporto,  le  costruzioni   e   le
ristrutturazioni  di  abitazioni   e   fabbricati   rurali,   nonche'
l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.