Art. 15. Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro Le Parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attivita' agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. I relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. Cio' vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonche' l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.