(Protocollo-art. 18)
				 
                              Art. 18. 

 

				 
                      Formazione e informazione 

 
  1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e  l'aggiornamento,
nonche' l'informazione pubblica in  relazione  agli  obiettivi,  alle
misure e all'attuazione del presente Protocollo. 
  2. Esse favoriscono in particolare: 
    a) l'ulteriore sviluppo della formazione e  dell'aggiornamento  e
dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione
aziendale e commerciale, includendovi la protezione  della  natura  e
dell'ambiente. L'offerta di formazione in generale sara'  articolata,
in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche  ad  altre
occupazioni,  alternative  o   integrative,   in   settori   connessi
all'agricoltura; 
    b) un'informazione ampia e  oggettiva  che  non  si  limiti  alle
persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte,  ma  raggiunga
anche attraverso i media la pubblica opinione piu' vasta  all'interno
e all'esterno del  territorio  alpino,  per  diffondere  in  essa  la
conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e  sollecitare
il relativo interesse. 
  3.  Sono   inoltre   considerati   prioritari   i   temi   indicati
nell'allegato.