Art. 18. Formazione e informazione 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Esse favoriscono in particolare: a) l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente. L'offerta di formazione in generale sara' articolata, in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all'agricoltura; b) un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione piu' vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse. 3. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.