Art. 7. Incentivazione dell'agricoltura di montagna 1. Le Parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un'incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. Le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare. 2. Il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonche' alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.