(Protocollo-art. 7)
				 
                               Art. 7. 

 

				 
             Incentivazione dell'agricoltura di montagna 

 
  1. Le Parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure
di politica agricola, a  tutti  i  livelli,  in  corrispondenza  alle
differenti  condizioni   dei   siti,   e   quindi   un'incentivazione
dell'agricoltura  di  montagna  che  tiene  conto  delle   condizioni
naturali sfavorevoli  dei  siti.  Le  aziende  che  in  siti  estremi
garantiscono  una  coltivazione  minima,   richiedono   un   sostegno
particolare. 
  2.  Il  contributo   che   l'agricoltura   di   montagna   fornisce
nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del  paesaggio
naturale e rurale nonche' alla prevenzione dei rischi naturali, e che
supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di
accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.