(Protocollo-art. 8)
				 
                               Art. 8. 

 

				 
                     Pianificazione territoriale 
                         e paesaggio rurale 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle  condizioni
specifiche  delle  zone  montane  nell'ambito  della   pianificazione
territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e  del
miglioramento  fondiario,  nel  rispetto  del  paesaggio  naturale  e
rurale. 
  2. Affinche'  l'agricoltura  di  montagna  possa  svolgere  i  suoi
compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilita'
dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con  l'ambiente
e adatto ai siti. 
  3. In questo contesto bisogna  assicurare  la  conservazione  o  il
ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale  (boschi,
margini boschivi, siepi, boscaglie,  prati  umidi,  secchi  e  magri,
alpeggi) e la loro coltivazione. 
  4. Misure particolari sono necessarie per  la  conservazione  delle
fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonche'
per l'ulteriore impiego dei  metodi  e  materiali  caratteristici  di
costruzione.