Art. 8. Pianificazione territoriale e paesaggio rurale 1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale. 2. Affinche' l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilita' dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti. 3. In questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione. 4. Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonche' per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione.