(Protocollo-art. 9)
				 
                               Art. 9. 

 

				 
                    Metodi di coltivazione adatti 
                    alla natura e prodotti tipici 

 
  Le Parti contraenti  si  impegnano  ad  adottare  tutte  le  misure
indispensabili, mirando all'applicazione di relativi  criteri  comuni
per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane  di  metodi
di coltivazione estensiva, adatti alla natura  e  caratteristici  del
luogo, nonche' a tutelare e a valorizzare  prodotti  agricoli  tipici
che si distinguono per i metodi di produzione  originali,  localmente
limitati e adatti alla natura.