Art. 9. Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici Le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonche' a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura.