Art. 12. Impianti di risalita 1. Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di la' delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche. 2. Nuove autorizzazioni all'esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorita' alle specie vegetali di origine locale.