(Protocollo-art. 12)
				 
                              Art. 12. 

 

				 
                        Impianti di risalita 

 
  1. Le Parti  contraenti  convengono,  nell'ambito  delle  procedure
nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita,  di  attuare,
al di la' delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica  che
risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche. 
  2. Nuove autorizzazioni all'esercizio e concessioni di impianti  di
risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione  degli
impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione  delle
superfici inutilizzate con priorita' alle specie vegetali di  origine
locale.