Art. 14. Tecniche particolari di assetto territoriale 1. Piste da sci 1. Le Parti contraenti provvedono affinche' la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilita' dei biotopi. 2. Le modifiche del terreno vanno limitate il piu' possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andra' ripristinata la vegetazione dando priorita' alle specie di origine locale. 2. Impianti di innevamento Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere piu' sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.