(Protocollo-art. 14)
				 
                              Art. 14. 

 

				 
            Tecniche particolari di assetto territoriale 

 
1. Piste da sci 
  1. Le Parti contraenti provvedono affinche'  la  realizzazione,  la
manutenzione e l'esercizio  delle  piste  da  sci  si  integrino  nel
miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto  degli  equilibri
naturali e della sensibilita' dei biotopi. 
  2. Le modifiche del terreno vanno limitate il piu' possibile e,  se
le condizioni naturali lo permettono, nelle  aree  modificate  andra'
ripristinata la vegetazione dando priorita' alle  specie  di  origine
locale. 
2. Impianti di innevamento 
  Le legislazioni nazionali possono autorizzare la  fabbricazione  di
neve  durante  i  periodi  di  freddo  specifici  di  ogni  sito,  in
particolare per rendere  piu'  sicure  le  zone  esposte  qualora  le
condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del  rispettivo  sito
lo consentano.